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Modulo CIL inizio lavori

Modulo da compilare e e presentare per Interventi di Edilizia Libera -CIL

Descrizione

Modulo da compilare e e presentare per Interventi di Edilizia Libera -CIL

Tipologia

Modulistica

Numero protocollo

159 del 04 gennaio 2021

Formati disponibili

Mod. CIL inizio lavori

Licenza d'uso

Pubblico dominio

Ufficio responsabile

SUE (Sportello Unico Edilizia)

Gestisce procedimenti fra cui: Permessi di Costruire, D.I.A., S.C.I.A., C.I.L., Agibilità, Autorizzazioni diverse in campo edilizio (paesaggistiche, idrogeologiche,, interventi su alberature, cantieri…), rilascio certificazioni in campo edilizio.

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Documenti

Ulteriori informazioni

Descrizione aggiuntiva

(1) Con la comunicazione di inizio lavori (CIL) in edilizia libera (prevista per gli interventi indicati all’articolo 3, comma 2, della L.R. 10.8.2016 n. 16 possono essere realizzate:
1. Le opere interne alle costruzioni senza alterazione della sagoma, delle superfici e del numero delle unità immobiliari (lett.b);
2. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e,
comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (lett. d);
3. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove
stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche
di raccolta delle acque, bacini, pozzi di luce nonché locali tombati (lett. e);
4. gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del d.lgs. n. 28/2011 (lett. f);
5. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (lett. g);
6. gli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti (lett. h);
7. l’impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti o destinati ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, assemblati in precedenza,
rimovibili, di uso precario e temporaneo non superiore a sei mesi (lett. i);
8. la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera g) e di quelle di cui alla lettera n dello
stesso articolo 3, comma 2) (lett. l);
9. la realizzazione di strade interpoderali (lett. m);
10. la realizzazione di nuove opere murarie di recinzione con altezza max mt. 1,70 (lett. n) e le opere di ricostruzione e ripristino di muri a
secco e di nuova costruzione con altezza max mt. 1,70 (lett. q);
11.. la realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relativi locali tecnici (lett. o);
12. le cisterne e le opere interrate (lett. p);
13. le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare Ministero dei Lavori pubblici n. 1918/1977 (lett. r).

Ultima modifica: mercoledì, 15 gennaio 2025

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